Entra in vigore il regolamento UE sull’etichettatura degli alimenti: una nuova beffa per il consumatore?

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Che sulla etichetta di un prodotto alimentare in Europa si combatta da anni una battaglia tra consumatori e grande distribuzione/industria è cosa risaputa; e che l’Unione Europea (UE) abbia legiferato più volte e con modalità alquanto ambigue è cosa anch’essa nota. Ma che di questa ambiguità sia responsabile il consumatore, a detta della UE, è a dir poco inquietante.

Il regolamento 1169/11 promulgato 3 anni fa entra in vigore in questi giorni e nasce dalla volontà, espressa nella descrizione del regolamento stesso, di fornire “informazioni sugli alimenti ai consumatori”. Esso è immediatamente attuativo e così, nolente o volente, mentre ancora non si è pronti in Italia con il testo unico sulle norme sull’etichettatura che dovrebbe uscire dal ministero e integrare le norme italiane con quelle comunitarie, si dovrà comunque applicarlo. Anche perché, secondo il legistatore europero, dovrebbe aiutare il consumatore ad avere maggiori informazioni e in modo più chiaro su ciò che compra e consuma.

Sono infatti inserite nel regolamento le norme sulle dimensioni minime delle scritte in etichetta, l’obbligo della tabella nutrizionale (rimandata però al 2016), le informazioni sugli allergeni e, udite udite, l’obbligo di indicare tutti gli ingredienti di un piatto nei menù dei ristoranti.

Oltre a queste novità, viene imposta la presenza sulle etichette degli alimenti di un unico nominativo  come “responsabile ” del prodotto.

Questo aspetto è motivato, secondo l’UE, dal fatto che in un prodotto avente come marchio aziendale quello di una catena di distribuzione, l’indicazione presente fino ad oggi del produttore effettivo può creare confusione nel consumatore! La soluzione: un solo nominativo del responsabile.  Così, acquistando un qualsiasi prodotto commercializzato da Tizio ma prodotto da Caio apparirà solo Tizio con buona pace di chi vuole sapere da dove vengono e chi produce gli alimenti che mangia.

Ma c’è di più: accogliendo (e qui si vede bene la furbizia dei nostri politici) le richieste portate avanti, anche dall’Italia sarà obbligatoria l’origine e la provenienza dei prodotti alimentari. Bella vittoria, si dirà: ma neanche per sogno! Se per origine si intende a norma del reg. 2913/92  all’art. 24 “Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale”, che in parole povere significa che se il pomodoro concentrato è prodotto in Cina e poi lo porto in Italia e ci faccio il sugo XYZ , potrò scrivere provenienza ITALIA.

E non finisce qui: per la motivazione dell’unico nominativo sopra esposta,  non sarà più obbligatorio mettere lo stabilimento di produzione neanche su latticini e formaggi consentendo a chi vuole la mescolanza o la ostituzione di latte e cagliate provenienti dai Paesi più svariati.

Non deve sorgere il dubbio che questa sia l’ennesima beffa per il consumatore?

Lamberto Tosi

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